Revenge Porn e Pedo Pornografia: i collettivi hacker si mobilitano

Indice

La quarantena imposta dal COVID-19 ha provocato un significativo aumento di reati a sfondo sessuale ed in particolare di quelli legati ai fenomeni del revenge porn e della pedo-pornografia. Facciamo il punto della situazione e cerchiamo di capirne di più.

Aggiornamento del 15 aprile 2020
Approfondimento giuridico in materia di revenge porn a cura dell’Avv. Gaia Morelli

Cosa è il Revenge Porn

È la pubblicazione di fotografie a sfondo pornografico di ex partner senza il loro esplicito consenso. Si tratta di una violazione della privacy ai massimi livelli. Se si considera che questo reato, spesso, riguarda anche soggetti minorenni, significa che la gravità aumenta sensibilmente. Il fenomeno del revenge porn (letteralmente “porno di vendetta”) è un atto quindi di assoluta gravità con risvolti drammatici se si pensa che la diffusione di foto e video diventa quasi irreversibile.

L’immagine di Telegram pubblicata da LulzSec_ITA

Anonymous e LulzSec_ITA

https://twitter.com/LulzSec_ITA/status/1247958118933372928?s=20

Con un tweet dell’8 aprile 2020 alle 20:42 il collettivo LulzSec_ITA ha confermato che dal giorno 9 aprile alle ore 14:00 Anonymous Italia darà inizio ad una nuova operations denominata OpRevengeGram. Il nome, come si può intuire, prende il spunto dalle parole Revenge-Porn e Telegram, la nota piattaforma di chat sul quale si stanno diffondendo questi contenuti.

Anonymoys ha reso disponibile un video pubblico nel quale sono state fatte dichiarazioni in tal senso, video che viene riportato integralmente per rispettarne i contenuti.

Telegram

Telegram è oggetto di questo fenomeno tramite alcuni “canali” creati dagli utenti nei quali sono stati diffusi materiali illeciti: uno di questi ha l’infelice nome di “Stupro tua sorella”.

Il caso mediatico è esploso nella stampa italiana dopo che molti utenti hanno segnalato la crescita esorbitante degli iscritti al canale; ma Telegram non è l’unico social network colpito.

Twitter

Twitter ha registrato l’esposizione pubblica di alcuni contenuti sensibili segnalati dagli utenti ma con oltre 6.000 condivisioni nel giro di pochi minuti. Uno di questi account ha visto la pubblicazione di ben due video pedo-pornografici tenuti online per oltre un’ora prima che venissero rimossi. Oggi quell’account (@Tony92xxxx) è stato definitivamente sospeso da Twitter per la quantità di materiale non propriamente edificante. Poco prima di essere cancellato l’utente aveva scritto:

Top92xxxx: Just deleted 2 videos related to children on my wall. That is so offensive but I realized that too late. Hope you guy don’t support those kind of media anymore.

All’apparente mea-culpa dell’utente è seguita, in realtà, un elenco di risposte: alcune chiedevano o elogiavano i video pedo-pornografici. Altri utenti, invece, hanno condannato fortemente questi messaggi.

@Top92xxxx “realized that too late” 🙄🙄 omfg it supposed to be obvious things that people can not ever do that and you even have over 7k followers. Those videos got over 2k retweets and can you imagine its effects. Btw thanks for having deleted it lately.

Risposta fornita dall’utente jakeevans
https://twitter.com/jakeeva61083642/status/1246487493362323458?s=20

Si sommano, alle azioni regolari delle forze dell’ordine, anche quelle della comunità di internet, capitanate da collettivi di hackers e volontari tesi a far emergere questo “sottobosco illegale”. Tra questi c’è una persona che da molto tempo, ed in particolare negli ultimi giorni, sta intrattenendo una vera e propria battaglia fatta di ricerca e segnalazione dei profili “peggiori” pubblicati sulla rete, il suo nome Fifi ed è una volontaria associata all’operazione lanciata anni fa da Anonymous contro la pedofilia: sono numerose le segnalazioni eseguite da questo utente.

https://twitter.com/opchildsafety/status/1247957393641738242?s=20

Whatsapp

Anche WhatsApp non è estraneo a questi fenomeni. Vi riporto due screenshot segnalati pubblicamente da un utente su Twitter; il contenuto delle chat si commenta da sole.

Come è possibile notare i messaggi sono assolutamente incontrovertibili e sarà cura delle autorità inquirenti approfondire la faccenda.

Cosa dice la legge in merito al sesso con i minori?

Il nostro ordinamento regola il sesso con i minori nel codice penale all’art. 609 quater.

Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Codice Penale: art. 609 quater (link)


Ciò significa, in sostanza, che sopra i 14 anni ed in presenza di uno stato non alterato d’intendere e di volere, il reato sembra non configurarsi. Gli anni s’innalzano a 16 se il soggetto che compie la violenza è il genitore, il tutore o chi ne fa le veci.

Conclusioni

Il fenomeno del revenge porn dimostra la scarsa conoscenza che molti ragazzi hanno delle conseguenze personali e legali di fenomeni di questo tipo, oltre che l’incapacità di determinare i danni derivati da queste azioni che spesso sono difficilmente arrestabili.Se da una parte la legge farà il suo corso, è altresì importante che vi sia maggiore formazione e sensibilizzazione verso questi fenomeni, in caso contrario questa gli effetti saranno devastanti.

La donna è stata bloccata per secoli. Quando ha accesso alla cultura è come un’affamata. E il cibo è molto più utile a chi è affamato rispetto a chi è già saturo.

Rita Levi Montalcini

C’è una personale raccomandazione che, in qualità di autore e responsabile di questo portale, sento di fare: denunciate, abbiate fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine. La mancata denuncia spesso favorisce indirettamente la diffusione di questi contenuti perchè ne ritarda l’eliminazione.


A distanza di qualche giorno dall’inizio della opRevengePorn, i collettivi hanno pubblicato (e stanno continuando a pubblicare) i contenuti dei canali Telegram più soggetti al fenomeno del revenge porn. In molti casi gli autori sono ragazzi, presumibilmente minorenni e su questo la giornalista Selvaggia Lucarelli aveva perfettamente ragione: aveva, di fatto, scritto su Twitter in merito alla minore età dei partecipanti. I messaggi sono reperibili su Twitter, se ne riportano alcuni senza dettagli per non offendere le vittime e i lettori.

https://twitter.com/LulzSec_ITA/status/1250332965906706432
https://twitter.com/LulzSec_ITA/status/1250207278902448128
https://twitter.com/LulzSec_ITA/status/1250117613772066821

Aggiornamento del 15 aprile 2020

Alle 17:27 del 15 aprile 2020, la LulzSec_ITA ha pubblicato un tweet afferente individuo contrassegnato come “Adescatore di bambini”. Leggendo la documentazione postata dal collettivo si apprende che questa persona avrebbe inviato una foto a sfondo pornografica ad una “finta” ragazza di 17 anni (interpretata su Telegram dagli hackers).

Su questa vicenda sono iniziate a nascere delle polemiche in quanto per alcuni utenti di Twitter, hanno fatto notare che l’età della “finta ragazza” non rientra nei limiti di età per il sesso minorile (leggi cosa dice la legge).

Per il nostro ordinamento giudiziario, il caso pubblicato da LulzSec_ITA non è perseguibile per le seguenti ragioni:

  1. La finta ragazza ha 17 anni e non è in età minorile;
  2. L’interlocutore, prima di inviare la foto a sfondo sessuale, chiede ed ottiene il permesso come dimostrato dalla stessa chat.

Dalla chat si evince chiaramente l’età e la richiesta di “autorizzazione” ad inviare la foto. Ora, questo non significa che moralmente non si possa essere disturbati dall’accaduto ma da qui a definire il comportamento come illegale ce ne passa. Benchè la legge possa, apparentemente, non seguire il senso comune di moralità, essa è attentamente calibrata per tutelare gli individui e tutti coloro che, con spregio, hanno classificato questo individuo come pedofilo o lo hanno accusato di violenza su minore, sono passibili di denuncia per diffamazione. Dura lex sed lex.

Approfondimento giuridico in materia di revenge porn a cura dell’Avv. Gaia Morelli

Preliminarmente è necessaria una distinzione tra due ipotesi:

  1. Il materiale comunque veicolato in rete è riferibile a persone che abbiano compiuto la maggiore età ovvero
  2. Trattasi di immagini e/o video che ritrae soggetti che non abbiano ancora compiuto il 18 anno di età.

REVENGE PORN – INVIO O DIFFUSIONE DI MATERIALE SESSUALMENTE ESPLICITO

Art. 612 ter c.p. in vigore dal 9 agosto 2019 che ha introdotto la criminalizzazione del cd. Revenge Porn

Tutti coloro che hanno realizzato o ricevuto video o immagini che contengono contenuti sessualmente espliciti, destinati ad una visione esclusivamente privata, e li diffondano senza il consenso del soggetto in essi presente, commettono un reato penale

Il fenomeno esplode sulle pagine di cronaca il 13 settembre 2016 con il suicidio della Tiziana Cantone

La ragazza, una trentunenne dell’hinterland napoletano, è nota in tutto il Paese in seguito alla diffusione virale di alcuni video nei quali è ritratta mentre compie atti sessuali.Pare che la ragazza sia stata convinta dal proprio fidanzato ad avere rapporti sessuali con altri uomini e a filmarli. Ancor meno chiare sono le modalità con le quali i video passano dalla esclusiva disponibilità della coppia alla libera circolazione sui dispositivi elettronici di milioni di italiani. Secondo una prima ipotesi sarebbe stata la stessa Tiziana ad inviare – su pressione del fidanzato – i video a quattro amici di lui, i quali poi lo avrebbero diffuso senza il suo consenso. Secondo un’altra, più recente, ricostruzione, sarebbe invece stato direttamente l’uomo a condividere i video e ad accusare poi falsamente i quattro uomini . Ad ogni modo, la settimana dopo essere stati registrati (aprile 2015), i video sono “in rete” su un portale hard. In pochi giorni diventano popolarissimi, soprattutto nel napoletano: la ragazza è facilmente riconoscibile dalle immagini ed il suo nome e cognome spesso compare nei titoli dei contributi caricati. Ma la ragione principale del successo – il c.d. “Internet meme” – è l’inizio di uno dei video, nel quale la ragazza, con forte accento napoletano, esclama: «Stai facendo un video? Bravo!». Da quel momento la diffusione diventa capillare: dapprima i filmini si diffondono su tutti i siti pornografici più noti, poi circolano sull’applicazione di messaggistica WhatsApp. «Stai facendo un video? Bravo!» diventa l’icona di pagine Facebook e l’oggetto di vignette e parodie da parte di calciatori e speaker radiofonici; addirittura, viene utilizzato per la chiusura della clip di una canzonetta italiana che ottiene più di 20 milioni di visualizzazioni su Youtube . Insomma, non si tratta più (solo) di pornografia amatoriale diffusa oltre le aspettative, ma di un vero e proprio tormentone della cultura “pop”

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Il procedimento a carico degli amici che avrebbero condiviso il video si è concluso con una archiviazione perché non era emersa la prova che fossero stati i cinque ragazzi, cui Tiziana aveva inviato i video in un gruppo su WhatsApp, a divulgare sul web quelle immagini divenute un incubo per la 31enne, tanto da costringerla a farla finita.

Il processo a carico dell’ex-fidanzato, Sergio Di Palo, è in corso; lo stesso è imputato per simulazione di reato, calunnia ed accesso abusivo a sistema informatico. Una degli ultimi casi finito sulle pagine dei giornali, e che ha influito sul Parlamento in fase di iter di approvazione della Legge, riguarda proprio una parlamentare, tal Giulia Sarti

C’è una deputata di 32 anni. C’è un fidanzato (esperto informatico) che diventa anche il collaboratore politico. Bogdan Tibusche. Gestisce il conto delle spese politiche. Lo fa su preciso incarico, ha appena stabilito il gip di Rimini, archiviando la denuncia sporta da lei contro di lui per appropriazione indebita.Si incontrano perché lei vuole cancellare dal web alcune foto hard, che le sono state rubate da un hacker. È il 2013. Sei anni dopo, adesso, con lo scandalo dei rimborsi grillini in corso – nel quale lei è coinvolta – le stesse foto cominciano a arrivare a pioggia sui cellulari di direttori di giornali, politici, conduttori di talk show.

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Quali condotte punisce la norma?

  • Il primo comma punisce chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Ci si rivolge, quindi a soggetti che abbiano compiuto una condotta attiva, realizzando o sottraendo i contenuti per poi inviarli a terzi o diffonderli in rete; la norma non punisce la mera detenzione del materiale.
  • Il secondo comma punisce alla stessa maniera chi invia, consegna, cede, diffonde o pubblica immagini o dei video di cui al primo comma da parte di chi li ha a sua volta ricevuti o comunque acquisiti. Il soggetto che li ha ricevuti deve diffonderli con lo scopo specifico di recare nocumento alle persone rappresentate

Quindi, ad esempio, sarà sempre punibile, a prescindere dal suo intento vendicativo l’ex che immette in rete le foto hot scattate alla ex-fidanzata senza che quest’ultima le abbia dato il consenso. Sarà punibile anche il fidanzato che ha ricevuto le foto dalla ex mentre facevano sexting e che decide di diffonderle successivamente allo scopo di vendetta o rivalsa o denigrazione.Sarà perseguibile, infine, chi essendo in qualsiasi modo entrato nella disponibilità delle immagini contribuisce a diffonderle, rendendole virali sulla rete, con evidente scopo denigratorio; certamente chi le diffonde su una chat denominata “stupro tua sorella”.

Quali sono le pene?

La pena base consiste nella reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. Tale pena è aumentata, discrezionalmente dal Giudice, se i fatti sono commessi da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza

DETENZIONE E CESSIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO

  • Detenzione

Quando viene rinvenuto materiale pedopornografico all’interno di un computer o su un dispositivo mobile viene contestato il delitto di cui all’art. 600- quater c.p. , che punisce chi, consapevolmente, si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Quindi, per la mera detenzione, si rischia la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata fino a due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. A tal proposito va sottolineato come più volte la Cassazione ha ribadito che la detenzione può essere anche di carattere temporanea, o finanche momentanea purché dall’esame della fattispecie concreta si possa ritenere che il soggetto abbia avuto consapevolezza del contenuto dei files.

  • Produzione, cessione, divulgazione o altre ipotesi

L’art. 600 ter, relativa alla pornografia minorile, punisce

  •  Chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico (prima ipotesi) e chiunque recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto (seconda ipotesi).
  • Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.
  • Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico.
  •  Chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali

Le pene vanno da 6 a 12 anni per la realizzazione del materiale pornografico e fino a 5 anni per la divulgazione; possono essere aumentate in caso di ingente quantità

I giudici tendono a reprimere con estrema severità i casi di pornografica, con interpretazioni restrittive. Si segnala ad esempio la recentissima pronuncia della Cassazione n.5522 depositata il 12.02.2020 nella quale si afferma che :

La diffusione via WhatsApp a un solo destinatario delle fotografie pornografiche minorili, anche se originate da selfie, rientra nell’ipotesi di reato prevista dall’articolo 600-ter, comma 4, del Cp, che punisce con la reclusione fino a tre anni la cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico, a prescindere da chi abbia scattato le fotografie. Ai fini della configurabilità del reato non rileva che le fotografie siano autoscattate oppure no. Il caso riguardava uno studente che dopo essere venuto in possesso del cellulare di una amica per scattare una foto collettiva, aveva a sua insaputa fotografato dei selfie pornografici della stessa, presenti nel telefono, inviandoli a un amico via whatsapp che poi a sua volta li aveva divulgati. Fonte:Guida al diritto 2020, 13, 105


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