NIS 2 – Elenco dei “settori critici”

Indice

Di seguito si riporta la tabella dei settori critici inseriti nella NIS 2 (Allegato 1 e Allegato 2). Si ritiene che la tabella possa essere un utile spunto per capire quali settori sono oggetto d’intervento nell’ambito sicurezza.

Tabella dei settori ad “alta criticità” e degli “altri settori critici”

I seguenti settori critici sono stati aggiornati a seguito del recepimento della Direttiva NIS 2 in Italia, con il D.Lgs. 138/2024. In particolare la parte di Pubblica Amministrazione è esplicitata nell’Allegato III del D.Lgs.

TIPOSETTORESOTTOSETTORETIPO DI SOGGETTONOTE
Alta criticitàEnergiaEnergia elettricaImpresa elettrica quale definita all’articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio che esercita attività di «fornitura» quale definita all’articolo 2, punto 12), di tale direttiva 
Alta criticitàEnergiaEnergia elettricaGestori del sistema di distribuzione quali definiti all’articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944 
Alta criticitàEnergiaEnergia elettricaGestori del sistema di trasmissione quali definiti all’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 
Alta criticitàEnergiaEnergia elettricaProduttori quali definiti all’articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944 
Alta criticitàEnergiaEnergia elettricaGestori del mercato elettrico designato quali definiti all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio
Alta criticitàEnergiaEnergia elettricaPartecipanti al mercato dell’energia elettrica quali definiti all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all’articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944
Alta criticitàEnergiaEnergia elettricaGestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità
Alta criticitàEnergiaTeleriscaldamento e teleraffrecamentoGestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all’articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
Alta criticitàEnergiaPetrolioGestori di oleodotti
Alta criticitàEnergiaPetrolioGestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
Alta criticitàEnergiaPetrolioOrganismi centrali di stoccaggio quali definiti all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio
Alta criticitàEnergiaGasImprese fornitrici quali definite all’articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Alta criticitàEnergiaGasGestori del sistema di distribuzione quali definiti all’articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE
Alta criticitàEnergiaGasGestori del sistema di trasporto quali definiti all’articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE
Alta criticitàEnergiaGasGestori dell’impianto di stoccaggio quali definiti all’articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE
Alta criticitàEnergiaGasGestori del sistema GNL quali definiti all’articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE
Alta criticitàEnergiaGasImprese di gas naturale quali definite all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;
Alta criticitàEnergiaGasGestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
Alta criticitàEnergiaIdrogenoGestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
Alta criticitàTrasportiTrasporto aereoVettori aerei quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali
Alta criticitàTrasportiTrasporto aereoGestori aeroportuali quali definiti all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aeroporti quali definiti all’articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all’allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
Alta criticitàTrasportiTrasporto aereoOperatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
Alta criticitàTrasportiTrasporto ferroviarioGestori dell’infrastruttura quali definiti all’articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Alta criticitàTrasportiTrasporto ferroviarioImprese ferroviarie quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all’articolo 3, punto 12), di tale direttiva
Alta criticitàTrasportiTrasporto per vie d’acquaCompagnie di navigazione per il trasporto per vie d’acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all’allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tale compagnia
Alta criticitàTrasportiTrasporto per vie d’acquaOrgani di gestione dei porti quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all’interno di porti
Alta criticitàTrasportiTrasporto per vie d’acquaGestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all’articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Alta criticitàTrasportiTrasporto su stradaAutorità stradali quali definite all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale
Alta criticitàTrasportiTrasporto su stradaGestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Alta criticitàSettore bancario Enti creditizi quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.Devono osservare il Regolamento DORA Lex specialis
Alta criticitàInfrastrutture dei mercati finanziari Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all’articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.Devono osservare il Regolamento DORA Lex specialis
Alta criticitàInfrastrutture dei mercati finanziari Controparti centrali (CCP) quali definite all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.Devono osservare il Regolamento DORA Lex specialis
Alta criticitàInfrastrutture dei mercati finanziari Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.Devono osservare il Regolamento DORA Lex specialis
Alta criticitàInfrastrutture dei mercati finanziari Laboratori di riferimento dell’UE quali definiti all’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio.Devono osservare il Regolamento DORA Lex specialis
Alta criticitàInfrastrutture dei mercati finanziari Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.Devono osservare il Regolamento DORA Lex specialis
Alta criticitàInfrastrutture dei mercati finanziari Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2.Devono osservare il Regolamento DORA Lex specialis
Alta criticitàInfrastrutture dei mercati finanziari Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un’emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l’emergenza di sanità pubblica) di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Alta criticitàAcqua potabile Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell’attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni
Alta criticitàAcque reflue Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all’articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale
Alta criticitàInfrastrutture digitali  Fornitori di punti di interscambio internet
Alta criticitàInfrastrutture digitali  Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice
Alta criticitàInfrastrutture digitali  Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)
Alta criticitàInfrastrutture digitali  Fornitori di servizi di cloud computing
Alta criticitàInfrastrutture digitali  Fornitori di servizi di data center
Alta criticitàInfrastrutture digitali  Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)
Alta criticitàInfrastrutture digitali  Fornitori di servizi fiduciari
Alta criticitàInfrastrutture digitali  Fornitori di reti pubbliche di comunicazione
Alta criticitàInfrastrutture digitali  Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
Alta criticitàGestione dei servizi TIC
(business-to-business)
  Fornitori di servizi gestiti
Alta criticitàGestione dei servizi TIC
(business-to-business)
  Fornitori di servizi di sicurezza gestiti 
Alta criticitàPubblica Amministrazione Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale. In italia i soggetti sono individuati nell’Allegato III.
Alta criticitàPubblica Amministrazione  Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale.In italia i soggetti sono individuati nell’Allegato III.
Alta criticitàSpazio Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica
Altri settori criticiServizi postali e di corriere Fornitori di servizi postali quali definiti all’articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere
Altri settori criticiGestione dei rifiuti Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all’articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(1), escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica
Altri settori criticiFabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all’articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all’articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele
Altri settori criticiProduzione, trasformazione e distribuzione di alimenti Imprese alimentari quali definite all’articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che si occupano della distribuzione all’ingrosso e della produzione industriale e trasformazione
Altri settori criticiFabbricazioneFabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitroSoggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio(4)e soggetti che fabbricano dispositivi medico- diagnostici in vitro quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio(5)ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all’allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva
Altri settori criticiFabbricazioneFabbricazione di computer e prodotti di elettronica e otticaImprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2
Altri settori criticiFabbricazioneFabbricazione di apparecchiature elettricheImprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2
Altri settori criticiFabbricazioneFabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 3
Altri settori criticiFabbricazioneFabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchiImprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2
Altri settori criticiFabbricazioneFabbricazione di altri mezzi di trasportoImprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2
Altri settori criticiFornitori di servizi digitali  Fornitori di mercati online
Altri settori criticiFornitori di servizi digitali  Fornitori di motori di ricerca online
Altri settori criticiFornitori di servizi digitali  Fornitori di piattaforme di servizi di social network
Altri settori criticiFornitori di servizi digitali Fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio
Altri settori criticiRicerca Organizzazione di ricerca