Il (difficile) equilibrio tra innovazione e giurisprudenza

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Le tecnologie di ultima generazione si sono fatte avanti sul mercato offrendo la capacità di essere implementate rapidamente e senza troppe complessità tecniche. Un esempio tra tutte sono quelle di tipo biometrico, eppure vi è ancora confusione in merito al loro utilizzo e alla loro adozione. Facciamo una riflessione in merito.

Non è la domanda a muovere il mercato, bensì l’offerta. Sono le offerte a generare la domanda e a far nascere l’esigenza: è un modello che funziona al contrario di cui ormai c’è consapevolezza ma che non sempre garantisce risultati ottimali.

Un prodotto terminato offre da quell’istante uno sbocco ad altri prodotti per tutta la somma del suo valore. Difatti, quando l’ultimo produttore ha terminato un prodotto, il suo desiderio più grande è quello di venderlo, perché il valore di quel prodotto non resti morto nelle sue mani. Ma non è meno sollecito di liberarsi del denaro che la sua vendita gli procura, perché nemmeno il denaro resti morto. Ora non ci si può liberare del proprio denaro se non cercando di comperare un prodotto qualunque. Si vede dunque che il fatto solo della formazione di un prodotto apre all’istante stesso uno sbocco ad altri prodotti.

Legge di Say-Traité d’économie politique, Libro I, Cap. XV, pp. 141-142

Il mercato tecnologico, da anni in “ipersviluppo” grazie a processi di produzione industriali sempre più efficaci, ha introdotto sul mercato tecnologie all’avanguardia in molti settori. La tecnologia, nella sua forma più pura, appare molto spesso stupefacente ma non sempre necessaria, soprattutto quando il comparto normativo ha già soluzioni atte a regolamentare le necessità dell’individuo. Si viene quindi a creare una situazione di potenziale squilibrio tra innovazione tecnologica e capacità di regolamentazione; squilibrio che spesso va a detrimento proprio dell’individuo se non correttamente gestito. Era il 12 novembre 2014 quando il Garante della Privacy scrisse il “Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria” (Link), al suo interno si considerava che:

l´evoluzione delle tecnologie biometriche ha generato una significativa diffusione della loro applicazione e ne è prevedibile una ulteriore espansione per il perseguimento di diverse finalità nei più svariati ambiti della società.

Garante della Privacy-Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria

Il testo, particolarmente interessante, non lascia mai dubbio al principio fondante della proporzionalità, come elemento indispensabile per la corretta adozione di una qualsiasi tecnologia. Non ci può essere regolamentazione senza proporzione tra esigenza e risposta tecnologica, senza la corretta implementazione di una tecnologia al fine di soddisfare una necessità. Un esempio è rappresentato dai modelli di autenticazione informatica facenti uso di biometria che il Garante certamente ammette ma per “particolari profili di rischio relativi alle informazioni trattate e alla tipologia di risorse informatiche impiegate”. Ed è in quel particolari che si cela la forza della proporzionalità: in lingua italiana il termine particolare significa:

Caratteristico, distintivo, peculiare, proprio, specifico, tipico.

Treccani

Ma lo scopo di queste tecnologie è quello di rendere più agevole un processo (ad esempio quello delle autenticazioni) che altrimenti potrebbe risultare lungo e difficoltoso. Il Garante ne è perfettamente consapevole e non a caso parla di “scopi facilitativi” facendo degli esempi ben specifici.

Le tecniche biometriche possono anche prestarsi a essere utilizzate per consentire, regolare e semplificare l’accesso fisico di utenti ad aree fisiche in ambito pubblico (es. biblioteche) o privato (es. aree aeroportuali riservate) o a servizi.

Garante della Privacy-Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria

Dall’impronta del dito, alla mano, alla voce, al volto

Diviene quindi complesso questo rapporto di equilibrio tra innovazione tecnologica e necessità di regolamentazione anche perchè l’innovazione non è mai su un singolo fronte ma su molti ed eterogenei aspetti della vita quotidiana dell’individuo. Un conto è parlare di impronta digitale, un conto è parlare di riconoscimento vocale, di topografia del palmo della mano o di riconoscimento facciale. EDPB e EDPS nel corso del tempo si sono mostrate aperte all’impiego di varie tecnologie biometriche anche se, con una particolare attenzione per il loro impiego in speciali contesti (ad esempio quelli pubblici):

Deploying remote biometric identification in publicly accessible spaces means the end of anonymity in those places. Applications such as live facial recognition interfere with fundamental rights and freedoms to such an extent that they may call into question the essence of these rights and freedoms. This calls for an immediate application of the precautionary approach. A general ban on the use of facial recognition in publicly accessible areas is the necessary starting point if we want to preserve our freedoms and create a human-centric legal framework for AI. The proposed regulation should also prohibit any type of use of AI for social scoring, as it is against the EU fundamental values and can lead to discrimination.

Andrea Jelinek, EDPB Chair, & Wojciech Wiewiórowski, EDPS

La citazione sopra riportata è inclusa in un comunicato sul sito dello European Data Protection Board (EDPB). Questo perchè vi è consapevolezza che il riconoscimento facciale, utilizzato in maniera impropria e collegato a meccanismi di analisi basati su intelligenza artificiale, potrebbe comportare un rischio elevatissimo per la la privacy degli individui. Il Consiglio Europeo il 28 gennaio 2021 ha pubblicato le “Guidelines on Facial Recognition”, fondamentali per la corretta adozione di questa tecnologia biometrica; anche in questo caso, per l’ambito pubblico, si legge:

For identification purposes, the strict necessity and proportionality must be observed both in the setting-up of the database (watchlist) and deployment of (live) facial recognition technologies in an uncontrolled environment.

Guidelines on Facial Recognition-Pg.6

Mentre è differente la posizione per l’ambito privato che, al fine di mantenere il suddetto equilibrio, si configura nella seguente modalità:

In order to ensure that consent is freely given, data subjects should be offered alternative solutions to the use of facial recognition technologies (for example, using a password or an identification badge) that are easy to use as, if it appeared to be too long or complicated compared to the facial recognition technology, the choice would not be a genuine one.

Guidelines on Facial Recognition-Pg.7

È interessante vedere la perizia con la quale si cerca di trovare il punto di equilibrio tra tecnologie e libertà individuale, tenendo soprattutto conto che il comparto tecnologico racchiude al suo interno un insieme di tecnologie e non una sola. Il riconoscimento facciale, ad esempio, viene spesso associato ad algoritmi di intelligenza artificiale in grado di effettuare un corretto match del template del volto se non, addirittura, il riconoscimento delle emozioni (affect recognition).

Conclusioni

Che si parli di biometria della mano, della voce, del volto, del dito, la posizione del Garante Europeo è chiara: l’innovazione è benvenuta purché non rappresenti un rischio per la privacy dell’individuo. La necessaria regolamentazione ha tempi chiaramente più lunghi che hanno lo scopo di evitare sbagli ed errori grossolani nella valutazione delle conseguenze, soprattutto quando questi errori potrebbero colpire minori o persone con particolari fragilità.

Infine è opportuno considerare che l’introduzione di nuove tecnologie si basa sulla fiducia che queste riscuotono sulla società: se venissero percepite come intrusive o, peggio ancora, limitative della libertà personale, ci sarebbe una sfiducia difficile da risanare nel breve periodo. Ecco perchè la regolamentazione di queste tecnologie segue un corso più necessariamente lento e oculato.